04.11.22

EUTEKNE.INFO

Alla Corte Ue la responsabilita’ solidale per il danno ambientale causato dalla scissa

In caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde, in solido con la società scissa
(seppure limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto alla prima attribuito), degli
elementi del passivo, ove la destinazione di questi ultimi non sia desumibile dal progetto di
scissione. Tra gli elementi del passivo devono intendersi ricompresi i danni ambientali
scaturenti da atti posti in essere dalla società scissa in data anteriore alla scissione, ancorché,
in quel momento, non ancora determinati.