Pool_scenario-11.1

La garanzia opera in conseguenza di danni all’ambiente causati da eventi naturali estremi come alluvioni, terremoti, uragano, tsunami, bufera, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria. La normativa italiana, in particolare la parte relativa alle bonifiche, prevede infatti che sia sufficiente un nesso di causalità tra il danno e il responsabile perché questi sia tenuto a sostenere le spese di bonifica. La norma sul danno ambientale (Parte Sesta del Testo Unico) di discendenza europea (Direttiva 2004/35/CE) non prevede invece obblighi di ripristino se la causa scatenante sono “fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili” (Art. 303 Parte Sesta D. Lgs. 152/2006).

Caso studio

Azienda di vernici e solventi

Massimale 1 milione

Sottolimite eventi naturali estremi: 500.000

A seguito di forti piogge, un fiume straripa allagando l’Azienda assicurata. L’allagamento causa il rovesciamento di diversi fusti di scarti di lavorazione e il cedimento di un serbatoio fuori terra con la conseguente fuoriuscita di sostanze chimiche. Tali sostanze perché diluite contaminano il corpo idrico, il terreno e causano il deterioramento di diverse specie vegetali e animali. In virtù di tale garanzia la polizza opera per le spese per gli interventi di emergenza per contenere lo spandimento e per i successivi interventi di ripristino delle risorse naturali danneggiate. L’ammontare delle spese è pari a 120.000 euro.